Log e metadati: le novità dal Garante della Privacy
L’autorità nazionale che si occupa del trattamento dei dati personali ha introdotto nuove regole per conservare metadati e-mail e log di navigazione: le aziende devono adeguarsi.
Conservazione metadati e-mail: oltre i 21 giorni serve una DPIA
Il Garante della Privacy ha definito nuovi limiti alla conservazione dei metadati delle e-mail. È consentita fino a 21 giorni senza necessità di accordi sindacali o autorizzazioni dell’Ispettorato del Lavoro, purché vi sia un’informativa trasparente ai dipendenti. Oltre questo termine, servono una valutazione d’impatto (DPIA) e, in assenza di esigenze tecniche documentate, un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Va notato che l’impossibilità tecnica di impostare i limiti (ad esempio per un default di Microsoft o Google) non è una giustificazione sufficiente.
Attenzione ai log di navigazione: 90 giorni è il termine massimo
La raccolta dei log di navigazione è soggetta agli stessi vincoli. Nessun obbligo se la navigazione è bloccata a monte. Ma se vengono registrati accessi o tentativi, è necessario predisporre DPIA, accordo sindacale o autorizzazione, e limitare la conservazione a 90 giorni. I 365 giorni spesso previsti dai fornitori sono ritenuti illegittimi.
Che cosa devono fare le aziende?
I datori di lavoro sono responsabili anche per i trattamenti automatizzati dei fornitori. Occorre:
– rivedere le policy interne di conservazione log/email;
– verificare le impostazioni tecniche dei software in uso;
– adottare o aggiornare la DPIA;
– coinvolgere i sindacati o l’ITL dove richiesto.
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